1. A decorrere dal periodo d'imposta 2007, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché le unità immobiliari adibite ad uso abitativo di proprietà degli Istituti autonomi case popolari ovvero di loro consorzi comunque denominati, ad esclusione di quelle rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun comune determina, in misura compresa tra il 2 e il 9 per mille del valore dell'immobile, le aliquote da applicare, in maniera progressiva, in ragione del numero delle unità immobiliari possedute, a partire dalla seconda abitazione.
3. A decorrere dal periodo d'imposta 2007, l'aliquota ICI relativa agli alloggi che risultano non locati da almeno dodici mesi, ad eccezione di quelli dichiarati inagibili, non può essere inferiore al 10 per mille. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, tale aliquota può essere elevata fino al 15 per mille. L'aliquota ICI sulle aree fabbricabili e sugli altri fabbricati diversi da abitazioni, con superficie superiore a 200 metri quadrati, non può essere inferiore al 10 per mille.
4. Qualora i comuni, dopo avere applicato le aliquote massime previste dal comma 3, abbiano, per effetto di quanto disposto dal comma 1, un gettito complessivo relativo all'ICI inferiore a quello dell'anno 2006, la differenza è ripianata attraverso appositi trasferimenti da parte dello Stato, da effettuare entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello a cui l'imposta si riferisce.